CASTELNUOVO GARF.: Tardelli, Cella, Santarini, Grilli, Pieroni P., Bertolozzi, Barbi, Secares, Vanni, Giannelli, Terni. A disp.: Hafidi, Castelli, Bouabbadi, Ceccarelli, Ismanovski, Lezoli, Pieroni G., Bertagni. All.: Paolo Graziano vanni.CARRARESE GIOV.: Bonucelli, Bruni, Polenta, Della Monica, Mancini, Ciancianaini, Bertani, Mariotti, Mosti, Arrighi, El Harda. A disp.: Petrini, Cucco, Peressini, Tardelli, Corbani. All.: Gianluca Cia.ARBITRO: Moriconi di Lucca.RETI: El Harda, Barbi.
Pari e patta nella bella sfida tra Castelnuovo e Carrarese Giovani. Match vivace, giocato tra due delle formazioni migliori del campionato, con i locali che si portano in vantaggio con Barbi a metà primo tempo. Nella ripresa, i ragazzi di mister Cia trovano subito il pareggio con El Harda. L’incontro rimane equilibrato, ma il punteggio non cambia più.
GARE DEL 5/10/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/10/2025 CASTELNUOVO GARFAGNANA US - CARRARESE GIOVANI Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 08/10/2025: -letto il ricorso proposto dall’A.S.D. Castelnuovo Garfagnana US relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogare alla società A.S.D. Carrarese Giovani la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato UN calciatore squalificato e più precisamente Tardelli Riccardo; -rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; -rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell’invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; -rilevato che è stato richiesto l’addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; C.R.T. D.P. LUCCA - C.U. n. 21 del 29/10/2025 -preso atto che l’A.S.D. Carrarese Giovani non ha inviato alcuna memoria in risposta al ricorso proposto; -con C.U. 37 del 26/02/2025 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Massa Carrara infliggeva al calciatore TARDELLI RICCARDO la squalifica di 6 gare effettive rimediate nella gara CARRARESE GIOVANI-FOLGOR MARLIA del 22/02/2025 valevole per il campionato ALLIEVI B U16 FASE 2 MS, successivamente il calciatore non prendeva parte alle seguenti gare (art. 21 del CGS: ’le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione’): SPORTING SAN DONATO-CARRARESE GIOVANI CARRARESE GIOVANI-DON BOSCO FOSSONE GHIVIBORGO V.D.S. sq.B-CARRARESE GIOVANI CARRARESE GIOVANI-ICF FOSDINOVO CROCE VERDE VIAREGGIO-CARRARESE GIOVANI DEL 02/03/2025 DEL 10/03/2025 DEL 16/03/2025 DEL 30/03/2025 DEL 06/04/2025 -rilevato dal referto arbitrale della gara CASTELNUOVO GARFAGNANA US-CARRARESE GIOVANI DEL 05/10/2025, che TARDELLI RICCARDO è stato inserito nella distinta presentata dalla Società CARRARESE GIOVANI ed ha preso parte alla gara; -verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare, in applicazione dell’art. 21 comma 7 C.G.S., la partecipazione alla gara in questione da parte di TARDELLI RICCARDO che doveva scontare ancora UNA giornata di squalifica nella gara CASTELNUOVO GARFAGNANA-CARRARESE GIOVANI; -rilevato che in base al comma 6 lett. A dell’art. 10 C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa, Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA -di accogliere il reclamo proposto dalla Società CASTELNUOVO GARFAGNANA US; -di infliggere, pertanto, alla Società A.S.D. CARRARESE GIOVANI la punizione sportiva della perdita della gara, con il conseguente risultato CASTELNUOVO GARFAGNANA US-CARRARESE GIOVANI 3-0; -di infliggere al calciatore TARDELLI RICCARDO (CARRARESE GIOVANI) UNA ulteriore giornata di squalifica; -di infliggere alla Società CARRARESE GIOVANI l’ammenda di Euro 100,00; -di infliggere al Sig. ROSSI CLAUDIO CRISTIANO, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l’inibizione sino al 29/11/2025; -di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società CASTELNUOVO GARFAGNANA. Commento di : ciro