GARE DEL 26/10/2024DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOgara del 26/10/2024 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL - PCA HITACHICALCIO PISTOIGara sospesa al 93' del secondo tempo sul risultato CASALGUIDI 1923 CALCIO - PCA HITACHI CALCIOPISTOIA 2 - 1.Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che la stessa e' stata interrotta dal D.G. al 93' del II tempo avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito della condotta di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare la gara; fermi i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori, dirigenti e società; tutto ciò premesso DELIBERA di infliggere ai sensi dell'art.10 del C.G.S., ad entrambe le società, CASALGUIDI 1923 Calcio e PCA HITACHI CALCIO, ritenute responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato lasospensione anticipata della gara: 1) LA SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON ILPUNTEGGIO 0-3,2) L'AMMENDA DI EURO 250,00 (duecentocinquanta/00 ); 3) LA PENALIZZAZIONE DI 1(uno ) PUNTO IN CLASSIFICA. Commento di : ciroReclamo proposto dalla società Casalguidi in opposizione ai seguenti provvedimenti assunti dal G.S. di Pistoia:perdita della gara Casalguidi - Hitachi del 26.10.2024;1 punto di penalizzazione;ammenda Euro 250,00;squalifica di Vivarelli Luca per 4 gare effettive;squalifica Bracali Giulio e Zadrima Ivan 2 gare effettive - NON RECLAMABILI(C.U. n. 17 del 30.10.2024).Reclama la società Casalguidi avverso la seguente decisione del G.S.GARE DEL 26/10/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/10/2024 CASALGUIDI 1923CALCIO SRL -PCA HITACHICALCIO PISTOI Gara sospesa al 93' del secondo tempo sul risultato CASALGUIDI 1923 CALCIO - PCAHITACHI CALCIO PISTOIA 2 - 1. Questo G.S.T. esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che lastessa e' stata interrotta dal D.G. al 93' del II tempo avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguitodella condotta di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminarela gara; fermi i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori, dirigenti e società; tutto ciò premesso DELIBERA di infliggereai sensi dell'art.10 del C.G.S., ad entrambe le società, CASALGUIDI 1923 Calcio e PCA HITACHI CALCIO, ritenuteresponsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione anticipata della gara: 1) LA SANZIONESPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3,2) L'AMMENDA DI EURO 250,00(duecentocinquanta/00 ); 3) LA PENALIZZAZIONE DI 1 (uno ) PUNTO IN CLASSIFICA.La reclamante contesta la decisione del G.S. impostando il proprio gravame su alcuni punti che ritiene peculiari:1)L'arbitro non ha ricevuto minacce, danni o fatti che avessero presuntivamente o di fatto minato la sua incolumità. Il D.G.non è stato accerchiato ne ha subito pressioni psicologiche tali da togliergli la serenità di valutazione dei fatti in campo.2)L'arbitro non ha tentato di affermare la sua autorità né di ristabilire l'ordine.3)L'arbitro non ha chiesto ai capitani di cercare di riportare la situazione a livelli di normalità.4)Al momento dei fatti non era compromesso il numero legale dei calciatori al fine della continuazione della gara.5)Non vi è stata alcuna intemperanza da parte del pubblico.6)L'arbitro non è stato coinvolto in alcun battibecco e la situazione si è pacificata dopo pochi minuti.La reclamante conclude:-in via principale per l'omologazione del risultato conseguito sul campo ovvero la vittoria per 2-1 in suo favore;-in via subordinata richiede venga disposta la ripresa della gara dal momento della sua interruzione ovvero un recuperoaggiuntivo di 2 minuti del secondo tempo;-in ulteriore subordine affinché venga disposta la revoca della penalizzazione e/o almeno una congrua riduzione dellasanzione economica nella misura ritenuta di giustizia.L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente il primo scritto evidenziando che vista la situazione e ilnumero di contendenti non è stato possibile per lui sedare gli avvenimenti.Dichiara ancora che le numerose situazioni incresciose gli hanno fatto perdere il controllo visivo della situazione. Inparticolare gli episodi narrati, ovvero spintoni e pesanti offese tra i giocatori di entrambe le società, lo hanno portato alladecisione di sospendere definitivamente la partita, non tanto per problemi di sicurezza personale, ma per evidenti problemidi Ordine Pubblico, sottolineato anche da sonore proteste e schiamazzi dei sostenitori presenti.Il D.G. riporta di avere comunicato ai due capitani la sua decisione di interrompere anticipatamente la gara.Infine l'arbitro dichiara di non avere posto in atto misure per riprendere il gioco perché la situazione non lo permettevaassolutamente.La Corte Sportiva Territoriale per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.IL Collegio evidenzia in primo luogo la tempistica dei fatti ovvero il momento in cui l'arbitro ha interrotto la gara sancendoneil termine: mancavano per sua stessa dichiarazione due minuti alla fine.Altro punto sul quale il Collegio intende riflettere è il fatto che l'arbitro non è stato in grado di identificare i calciatori coinvoltinel parapiglia (sicuramente rissa è un termine improprio e troppo grave visti i fatti denunciati che in realtà sono dainquadrarsi in spinte ed offese e niente altro).C.R. TOSCANA - C.U. 37 del 28/11/20241926Tale osservazione nasce dal fatto che l'arbitro non è stato minimamente preso in considerazione nei fatti oggetto delpresente giudizio e quindi è molto difficile adeguarsi alla sua dichiarazione circa l'impossibilità di identificare i soggettiinteressati al mancato buon proseguimento della gara.Un altro punto di riflessione riguarda il rapporto con i capitani delle squadre: l'arbitro, per sua stessa ammissione,dichiara di avergli comunicato esclusivamente l'interruzione della gara, senza fare cenno ad un eventuale interventodegli stessi al fine di riportare la calma fra i rispettivi compagni di squadra, anche in virtù del fatto che il termine dellagara era quantomai imminente.Un ultimo aspetto riguarda la concezione dell'Ordine Pubblico ovvero il motivo per il quale la gara è stata interrotta.Orbene, normalmente, al fine di ristabilire il predetto viene fatta intervenire la Forza Pubblica, tuttavia, nel caso di speciepare che non siano stati chiamati i Carabinieri o la Polizia; da ciò il concetto di Ordine Pubblico che l'arbitro richiama, semesso in relazione agli eventi così come descritti, non può trovare alcuna corrispondenza in questo Giudice. In altritermini per ristabilire l'Ordine Pubblico occorrono le c.d. Forze dell'Ordine che invece non sono state fatte intervenire, ilche significa che non c'era alcun Ordine Pubblico da tutelare.Da quanto esposto, esaminata la situazione, il Corte ritiene comunque non condivisibile la decisione del G.S.P.Q.M.La Corte Sportiva Territoriale per la Toscana cassa integralmente la decisione del G.S. (perdita della gara per entrambele società, sanzione economica e penalizzazione) e dispone la ripetizione della gara in data da destinarsi.Fermo tutto il resto in tema di sanzioni.Commento di : ciro