8.-RECLAMO DELLA POL. LUCO AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA LUCO/MONTAGNANO DELL'8.09.2024 (1-4).Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 19 del 12.09.2024: La Pol. Luco propone reclamo a questo Giudice SportivoTerritoriale presso il Comitato Regionale Toscana rilevando, in ordine alla gara Pol. Luco/U.S.D. Montagnano, disputata per ilCampionato di Promozionel'8 settembre 2024 e terminata con il risultato di 1-4 per la squadra ospite, che per la gara stessa l'U.S.D.Montagnano aveva schierato il calciatore Svarups Kaspars senza averne titolo per difetto di tesseramento. Chiede, quindi, lareclamante che venga irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensidell'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Controdeduce l'U.S.D. Montagnano per affermare la regolare validità ditesseramento del suindicato calciatore con pratica correttamente completata alla data del 26.08.2024 e quindi bendue settimaneantecedenti l'inizio del campionato. In data 23 e 24 settembre 2024 giungono memorie integrative sia da parte della Pol.Luco che dell'U.S.D. Montagnano che in sintesi riaffermano la propria tesi già esposta in fase di reclamo e controdeduzioni.Il G.S.T., dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta dalle due società ed esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.Alla ricezione del ricorso questo G.S.T., in via istruttoria, provvedeva preliminarmente a richiedere informazioni in merito alla posizionedi tesseramento del calciatore Svarups Kaspars al competente Ufficio del C.R.T. il quale in data 13.09.2024 comunicava di averratificato il tesseramento del calciatore per la Società U.S.D.Montagnano con decorrenza 09.09.2024 previa verifica della regolarità della documentazione. Ciò comporta che il calciatore nonpoteva essere utilizzato dall'U.S.D. Montagnano in data antecedente, prima, cioè del9 settembre. Il calciatore, pertanto, ha partecipatoalla gara in contestazione, disputata l'8 settembre 2024, in posizione irregolare.Detto ciò, questo Giudice rileva che è preciso onere delle società (con particolare riferimento ai calciatori stranieri comunitari chehanno giocato all'estero 'status 20') assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare agli stessi eciò, anche in virtù di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria.Per non dire poi delle problematiche assicurative e quant'altro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento,potrebbe porre in essere. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla Pol. Luco e, in applicazione dell'art. 10, comma 6 delCodice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta società la vittoria della suindicata gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamonon va addebitata.Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Luco di Borgo San Lorenzo (Firenze),infligge alla società U.S.D. Montagnano la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda diEuro 400,00 (Quattrocento/00), l'inibizione sino al 6.10.2024 al Dirigente Accompagnatore Cartocci Andrea e la squalifica per UNAgiornata al calciatore Svarups Kaspars. Ordina il non addebito della tassa. Commento di : ciro